Che cos’è la polizza RC Auto?

 Si tratta del contratto obbligatorio per legge concluso tra l’assicurato e la compagnia assicurativa che liquida i danni, materiali o fisici, causati dal veicolo a terzi, in caso di sinistro avvenuto in Italia e nel territorio degli Stati membri dell’Unione Europea.

 

Cosa copre l’assicurazione RC Auto?

 La compagnia di assicurazione RC Auto del veicolo guidato dalla persona responsabile dell’incidente risarcisce i seguenti danni:

  • i danni (fisici e materiali) subiti da pedoni, ciclisti e altre persone non trasportate a bordo dell’auto/moto assicurata,
  • i danni subiti da persone trasportate a bordo di altro veicolo,
  • i danni fisici subiti dai passeggeri a bordo del veicolo assicurato; i danni alle cose di proprietà dei passeggeri sono risarciti a condizione che essi non siano legati da determinate relazioni di parentela o di società elencate dalla legge con il proprietario o con il conducente del veicolo,
  • i danni materiali subiti da oggetti esterni ai veicoli (es. cassonetto della spazzatura, strutture della sede stradale, recinti ecc.).

L’assicurazione copre un veicolo anche quando è in sosta o senza guidatore.

La polizza R.C. Auto non “protegge” necessariamente solo il proprietario del mezzo, ma chiunque, salvo diversamente scritto nel contratto assicurativo, sia alla guida dello stesso.

Le persone danneggiate si definiscono “terzi” e sono distinti in “terzi trasportati” e “terzi non trasportati”. Il risarcimento del danno può essere ridotto nel caso in cui il terzo danneggiato abbia tenuto un comportamento che ha contribuito ad aggravare il danno subito (es. mancato utilizzo delle cinture di sicurezza).

L’assicurazione RC Auto non copre invece i danni fisici e materiali subiti dal conducente responsabile del sinistro, per assicurare i quali occorre un’apposita polizza “infortuni del conducente” che è facoltativa.

 

In quali casi la polizza RC Auto non opera?

Quando la circolazione avviene contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, come nell’ipotesi di furto del veicolo, a partire dal giorno successivo alla denuncia all’autorità di pubblica sicurezza. In questi casi interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

 

Sono coperti i danni alle cose di persone legate da parentela?

 No, non sono coperti, come spiega il seguente schema

Quindi le persone legate da rapporto di parentela risultano essere annoverati tra i cosiddetti “terzi” in caso di danni fisici, mentre ne sono esclusi in caso di danni a cose di loro proprietà.

 

Fino a quanto sono coperto con la polizza R.C. Auto?

 La compagnia è esposta al pagamento dei danni provocati a terzi fino al massimale previsto in polizza.

 

Il contraente della polizza R.C. Auto può essere persona diversa dal proprietario?

 Si, ma il costo della polizza è parametrato sempre sul reale proprietario del veicolo.

 

Cos’è la classe Bonus Malus?

La classe Universale CU è una classe di merito uniforme riconosciuta da tutte le compagnie in Italia, la cui evoluzione dipende dall’assenza o meno di sinistri, ed è indicata nell’attestazione dello stato di rischio. Si distingue dalla classe “interna” che invece differisce tra una compagnia e l’altra.

La legge n. 40 del 2007 (cd. “Legge Bersani”) ha consentito in caso di acquisto di un veicolo di usufruire della migliore classe di merito CU maturata all’interno del proprio nucleo famigliare.

Il Provvedimento Ivass n. 72/2018 ha previsto poi particolari casi in cui possa essere conservata la classe di merito.

 

E’ possibile rimborsare alla compagnia di assicurazione quanto pagato ai danneggiati per non perdere la classe di merito?

, perché generalmente le polizze con tariffa bonus/malus prevedono il c.d. “riscatto del sinistro” e cioè che il contraente possa evitare le maggiorazioni di premio derivanti dal malus rimborsando alla compagnia quanto da questa pagato a titolo di risarcimento.

 

Quali sono gli altri elementi che determinano il costo della polizza R.C. Auto?

A fattori storici come l’età e la provincia di residenza del proprietario o le caratteristiche tecniche del veicolo si sono aggiunte di recente forme di personalizzazione della tariffa come l’istallazione di dispositivi gps, la tipologia dei conducenti oppure il rivolgersi a carrozzerie convenzionate con le compagnie in caso di sinistri.

 

Quali documenti delle polizze R.C. Auto sono stati dematerializzati?

Dal 1° luglio 2015 l’attestato di carta è stato sostituito dall’attestato “digitale” che le compagnie devono per legge mettere a disposizione in formato stampabile nell’area del sito internet riservata ai contraenti delle polizze.

Dal 18 ottobre 2015 è stato dematerializzato anche il contrassegno assicurativo.

 

Entro quanto tempo deve essere denunciato l’incidente?

L’incidente – tecnicamente “sinistro” R.C. Auto ‐ deve essere denunciato entro tre giorni da quello in cui si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Con la procedura dell’“indennizzo diretto” in vigore dal 1° febbraio 2007 in caso di sinistro verificatosi tra due veicoli è l’assicurato danneggiato che fa richiesta di risarcimento alla propria compagnia tramite il modulo di constatazione amichevole. Negli altri casi la pratica di sinistro va aperta dal responsabile di quanto accaduto. Il diritto al risarcimento si prescrive in due anni.

 

Può la compagnia rivalersi sull’assicurato o sul conducente?

Si, ci sono dei casi nei quali la compagnia, dopo aver pagato i danni cagionati dal conducente a persone e cose, può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo al fine di recuperare i danni risarciti.

Questo può verificarsi quando l’incidente è causato da chi guida senza essere abilitato (ad es. soggetto privo di patente o con patente scaduta oppure non idonea per il veicolo guidato), da chi guida sotto l’effetto di alcol o droghe, oppure quando il veicolo non è in regola con la revisione.

Il diritto alla rivalsa può essere limitato attraverso l’inserimento in polizza di una particolare clausola di tutela per l’assicurato e il conducente.