Se le polizze relative ai danni diretti (infortunio e malattia) afferiscono ai rischi di alterazione dello stato di salute dei singoli volontari e rientra nella discrezionalità dell’associazione la maggiore o minore tutela dei propri aderenti, di ben altra importanza è la polizza per la responsabilità civile verso terzi, che, in qualche modo, è alla base stessa della sopravvivenza non solo delle associazioni di volontariato, ma della stessa economia industriale.
L’articolo 1917 del codice civile descrive tale tipo di assicurazione:
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.
Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
Nelle associazioni spetta all’ente di premunirsi e dare copertura ai propri volontari circa la possibilità di quest’ultimi di cagionare danni a terzi durante lo svolgimento della loro opera di volontariato.
L’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi garantisce l’associazione di volontariato per i danni che i propri rappresentanti possano causare, involontariamente, nell’esercizio della loro attività, nei confronti di soggetti terzi, vale a dire persone estranee all’associazione. In questi casi, può essere ritenuto responsabile direttamente il volontario (ex articolo 2043 codice civile), ma anche l’associazione di volontariato (ex articolo 2049 codice civile). Gli iscritti degli enti di volontariato assicurati non sono da ritenersi terzi tra loro.
L’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi può coprire solo la responsabilità civile extracontrattuale: non sono quindi compresi i danni derivanti dall’inadempimento di obbligazioni contrattuali quali, a titolo di esempio, gli impegni stabiliti dalle convenzioni con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e tutti gli altri enti pubblici.
La polizza prevede di norma un massimale tripartito per danni per singolo sinistro, per danni a persone e per danni a cose.
È bene che la garanzia contenga delle estensioni ossia che valga ad esempio per la responsabilità derivante da:
- proprietà e/o conduzione di fabbricati;
- proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari;
- partecipazione a fiere, mostre, compreso l’allestimento di stands;
- preparazione e somministrazione di cibi e bevande;
- proprietà di animali;
- danni a veicoli sotto carico e scarico;
- committenza auto;
- organizzazione di convegni, corsi, visite guidate;
- rinuncia alla rivalsa della compagnia;
- ricorso terzi per danni da incendio;
- attività svolte, patrocinate e gestite direttamente o indirettamente;
- c. dei singoli volontari;
- c. da fatto doloso delle persone di cui L’Ets debba rispondere.
Nella polizza oltre alla copertura responsabilità civile presso terzi (R.C.T.) può essere inserita la responsabilità civile verso i prestatori d’ opera (R.C.O.), obbligatoria per gli Ets con dipendenti assunti.