Capitolo 3

La polizza contro gli infortuni
del Terzo settore

SCARICA LA TUA COPIA GRATUITAMENTE

Fai clic sul pulsante per ricevere il libro via e-mail o continua a scorrere per leggere ogni sezione

Guida alle assicurazioni per le associazioni (terzo settore!)

La polizza contro gli infortuni è una “assicurazione per danni diretti”, con la quale si assicura l’evento lesivo che possa riguardare il soggetto assicurato (nella fattispecie, il volontario).

La definizione corrente di infortunio che si trova in tutte le polizze è la seguente: “l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea”.

Nello specifico della polizza contro gli infortuni per i volontari, è ovviamente indispensabile che il sinistro si sia verificato durante l’attività di volontariato svolta per conto dell’associazione ed eseguita nei modi e nei termini stabiliti dalla propria organizzazione (ivi compreso il cosiddetto danno in itinere, avvenuto cioè nel percorso che compie il volontario per recarsi sul luogo della sua attività).

Per tali motivi il rischio deve necessariamente essere esposto all’assicuratore in maniera chiara e precisa. Il rischio poi deve restare invariato per i volontari, altrimenti si avrebbe uno squilibrio nella posizione reciproca dei contraenti (associazione ed assicuratore); ad ogni variazione rispetto al contratto originario dovrà corrispondere una comunicazione bilaterale.

L’infortunio deve provocare lesioni fisiche (non psicologiche) e obiettivamente constatabili (risultanti da certificazione medica). Tali lesioni devono avere come conseguenza la morte, un’invalidità permanente (limitazione permanente della propria integrità fisica con pari riduzione della propria capacità lavorativa generica) o un’inabilità temporanea (limitazione temporanea della propria capacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni).

Ogni singola polizza contro gli infortuni regola i casi di copertura di polizza, i tipi di infortuni garantiti e quelli esclusi e il valore degli indennizzi (gli importi a cui hanno diritto gli assicurati nel caso di quel tipo di infortunio).

Spesso in queste polizze infortuni sono indicate delle franchigie che indicano il limite sotto il quale il danno non può essere liquidato, limite espresso in percentuale per l’invalidità permanente, in giorni per l’inabilità temporanea e in una certa somma per le spese sanitarie.

Le variabili riguardo le polizze infortuni sono le più diverse e ogni singolo contratto ha le sue condizioni particolari anche in base all’attività svolta dall’associazione; quanto più sono maggiori le coperture di polizza, gli importi degli indennizzi e i massimali tanto più elevato sarà il premio da pagare.

Una volta che si sia verificato il sinistro, l’assicurato ha l’obbligo (per poter accedere all’indennizzo) di denunciarlo, possibilmente entro tre giorni, alla compagnia assicuratrice che, successivamente, istruirà la pratica.

LA SICUREZZA DEI TUOI VOLONTARI È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA 

Questa è la guida che ti accompagna passo per passo nel vasto mondo degli obblighi e degli adempimenti assicurativi per gli enti del terzo settore.

SCARICA LA TUA COPIA GRATUITAMENTE
Capitolo 2
Capitolo 4
VEDI TUTTI