Come la polizza infortuni, anche la polizza contro le malattie garantisce i danni diretti degli assicurati, ovverosia il caso in cui ad ammalarsi, a causa della loro attività di volontariato, siano i membri dell’associazione assicurata.
Per malattia si considera “ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio”.
La malattia dunque, diversamente dall’infortunio, non è un evento dovuto a causa esterna fortuita e violenta, bensì un’alterazione dello stato di salute dell’individuo che ha origine internamente all’organismo.
Sono sempre esclusi dalla polizza assicurativa contro le malattie: l’eliminazione o la correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza, le malattie mentali e i disturbi psichici, gli atti autolesionistici (ovverosia le lesioni personali derivanti da comportamento doloso dell’assicurato), intossicazioni conseguenti ad ubriachezza o abuso di psicofarmaci e uso di stupefacenti, prestazioni aventi finalità estetiche salvo interventi di ricostruzione resi necessari da infortunio, le cure dentarie.
Prima della sottoscrizione della polizza malattia, i futuri assicurati sono tenuti a compilare un questionario anamnestico che attesti il loro quadro di salute e definisca anche il rischio di polizza; in caso di aggravamento del rischio, l’assicurato è tenuto a comunicarlo alla compagnia di assicurazioni.
La polizza malattia, solitamente, copre anche le spese di ricovero, degenza, cure, fisioterapia e riabilitazione, le spese per l’acquisto di medicinale durante il ricovero e gli accertamenti diagnostici legati a una malattia.
Anche in questo caso, i contratti assicurativi possono essere molto diversi tra loro e non vi è alcun vincolo da parte della legge sulla maggiore o minore copertura di polizza. Di norma le polizze contro le malattie dei volontari prevedono una diaria da ricovero che si aggiunge a quella prevista per gli infortuni.
In questa polizza sarebbe opportuno inserire un adeguato massimale per le malattie professionali, in modo da coprire le conseguenze negative sul proprio stato di salute provocate da cause di servizio (anche in base a quanto previsto dal Dpr 1124/1965 e successive modificazioni).
Come per le altre coperture, una volta che si sia verificato il sinistro, l’assicurato ha l’obbligo (per poter accedere all’indennizzo) di denunciare l’evento entro un termine temporale alla compagnia assicuratrice che, successivamente, istruirà la pratica.